Trascrizione illegittima: per le Sezioni Unite della Cassazione i danni sono da accertare ex art. 2043 c.c (#in)
In caso di proposizione di domanda giudiziale illegittimamente trascritta al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ., la conseguente domanda di risarcimento danni è proponibile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., anche in separato giudizio, non sussistendo la competenza funzionale, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., del giudice chiamato a decidere sulla domanda oggetto di illegittima trascrizione. Lo ha stabilito dio recente la Corte di Cassazione a SS.UU. (sent. N. 6597 del 23.03.2011). Nel caso che è stato oggetto della sentenza predetta l’attrice aveva agito in giudizio per sentir dichiarare il proprio diritto di prelazione su un immobile; la convenuta si è costituita in giudizio eccependo di non aver intenzione di alienare l’appartamento in questione; dunque, il Giudice ha rigettato la domanda per difetto di interesse. La convenuta, successivamente, è venuta a conoscenza del fatto che l’attrice aveva ottenuto la trascrizione della domanda giudiziale, volta all’accertamento del diritto di prelazione. Tale trascrizione si configura come illegittima, in quanto riferita ad una domanda giudiziale non compresa in alcuno dei casi previsti dagli artt. 2652 e ss. c.c.
L’ipotesi di trascrizione illegittima si differenzia dalla trascrizione di una domanda giudiziale infondata. Infatti, in quest’ultimo caso, astrattamente la domanda rientra nelle ipotesi normative di domande giudiziali trascrivibili, ma in concreto il diritto vantato dall’attore non sussiste.
La convenuta – ritenendo di aver subito un pregiudizio dall’illegittima trascrizione dell’originaria domanda – ha agito in giudizio ex art. 2043 c.c. per sentir dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno; nonché per sentir disporre la cancellazione della domanda illegalmente trascritta.
Il Tribunale e la Corte di Appello di Genova avevano accolto la domanda. La Corte territoriale ha ordinato la cancellazione della trascrizione e ha emesso una condanna generica al risarcimento del danno da quantificarsi in separata sede.I giudici di merito inoltre hanno affermato che, nel caso di trascrizione illegittima, non sarebbe applicabile l’art. 96 c.p.c., dunque non si radicherebbe la competenza funzionale del giudice davanti al quale pende l’esame della domanda trascritta. In buona sostanza, la trascrizione illegale integrerebbe, di per sé, un fatto illecito. Dunque, il danneggiato potrebbe chiedere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. con un autonomo giudizio di cognizione. Il danneggiante ha proposto, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova, ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione, rilevato il contrasto di giurisprudenza sull’applicabilità al caso di specie dell’art. 96 c.p.c., ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha rimesso l’esame del ricorso alle Sezioni Unite. Quest’ultime hanno rilevato che sul punto vi sono diversi orientamenti giurisprudenziali. Un primo orientamento muove dal presupposto che l’art. 96 c.p.c. avrebbe la funzione di costituire “integrale e completa disciplina normativa della responsabilità processuale, di cui esaurisce tutte le ipotesi” (Cass., 874/1984). Dunque, secondo tale indirizzo la trascrizione illegittima sarebbe disciplinata dall’art. 96, primo comma, c.p.c. mentre la trascrizione di domanda giudiziale infondata sarebbe disciplinata dall’art. 96, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass., 4947/2001). Secondo un diverso orientamento la trascrizione di domanda giudiziale infondata sarebbe disciplinata dall’art. 96 c.p.c. mentre la trascrizione illegittima sarebbe disciplinata dall’art. 2043 c.c. (cfr. Cass., 13127/2010 e 25248/2007). Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire a quest’ultimo orientamento. Invero la responsabilità ex art. 96 c.p.c. alleggerisce l’onore probatorio, ponendolo a carico dell’errante già attore, convenuto, procedente, resistente. Il regime probatorio è funzionale alla competenza funzionale devoluta al giudice che ha conosciuto il merito o dove si è verificato il procedimento lesivo, è funzionale a tale alleggerimento probatorio con l’eccezionale operare dell’inversione dell’onere probatorio, qualificandosi tale responsabilità come aggravata processuale, e segnatamente la decisione in questione statuisce che “la conseguente domanda di risarcimento danni è proponibile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., anche in separato giudizio, non sussistendo la competenza funzionale, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. del giudice chiamato a decidere sulla domanda oggetto di illegittima trascrizione”, tuttavia la Corte non esclude un concorso sulla competenza del giudice chiamato a decidere sulla domanda oggetto di illegittima trascrizione. Il procedere in un separato giudizio espone l’attore ex art. 2043 c.c. all’assolvimento dell’’integrale onere probatorio secondo la struttura propria di cui all’art. 2043 c.c., oltre alla necessaria allegazione processuale del nesso eziologico causale con l’imputazione soggettiva del dolo o della colpa da valutare ex post ed in concreto,oltre al rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV